RIMBORSO ACCISE

– Hanno diritto al beneficio del rimborso accise sul gasolio per autotrazione i seguenti soggetti:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci per Conto Terzi e in Conto Proprio con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che rispettino la normativa EURO 5 o superiore;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

– Il rimborso delle accise gravanti sul gasolio per autotrazione corrisponde a 214,18 € ogni 1.000 litri di gasolio consumato. Tale cifra sale a 432.18 € ogni 1.000 litri di gasolio consumato per produrre forza motrice per le macchine operatrici.

– Recupero delle accise gravanti sul gasolio per autotrazione può essere richiesto a rimborso o in compensazione.

– Se richiesto in COMPENSAZIONE, il credito può essere utilizzato come credito d’imposta tramite modello F24. L’utilizzo effettivo della cifra potrà avvenire solo dopo l’esplicito riconoscimento dell’ufficio competente territorialmente o comunque dopo il decorso di 60 giorni salvo notifica di un provvedimento di diniego (secondo il principio del silenzio assenso così come definito dalle norme in materia di procedimento amministrativo ex 20 Legge 7 agosto 1990, n.241);

– Se richiesto tramite RIMBORSO, il credito potrà essere ricevuto tramite bonifico su conto corrente intestato al beneficiario stesso dell’agevolazione, sempre decorsi 60 giorni (silenzio assenso) dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente (effettivo incasso non prima di 180/240gg).

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